Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1745 - pubb. 03/06/2009

Chiusura del fallimento, discrezionalità del tribunale e pendenza di giudizio risarcitorio nei confronti del fallimento

Appello Salerno, 22 Maggio 2009. Est. Rosa Sergio.


Fallimento - Chiusura - Verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 118 - Assenza di discrezionalità - Irrilevanza della pendenza di azioni contro il fallimento - Reclamo - Devoluzione della sola verifica della sussistenza di una delle ipotesi di chiusura.



Allorchè si verifica una delle ipotesi descritte dall’art. 118 l. fall. il tribunale non ha alcuna discrezionalità e deve procedere alla chiusura delle procedura. Del tutto irrilevante è la pendenza di azioni giurisdizionali avverso il fallimento aventi per oggetto il risarcimento dei danni asseritamente causati a terzi dal curatore fallimentare od attinenti vizi delle cose vendute nel corso della procedura fallimentare. A seguito del reclamo avverso il provvedimenti di chiusura, la Corte di Appello non può estendere l’oggetto del procedimento se non alla stretta verifica della sussistenza di una delle condizioni di chiusura della procedura fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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