Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14643 - pubb. 20/12/2015
La disciplina delle offerte concorrenti ha natura inderogabile e impone la modifica della proposta che ne impedisca l'applicazione
Tribunale Ravenna, 27 Novembre 2015. Est. Farolfi.
Concordato preventivo - Pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari - Interpretazione - Preciso impegno obbligatorio dell'imprenditore - Requisito di ammissibilità - Verifica da parte del commissario giudiziale
Concordato preventivo - Applicazione delle nuove disposizioni di cui al D.L. 83/2015 ed alla legge di conversione 132/2015 - Procedimenti introdotti con ricorso sensi dell'art. 161, comma 6, l.f. depositato prima del 21 agosto 2015 - Esclusione
Concordato preventivo - Offerta da parte di soggetto già individuato - Esperimento della procedura competitiva - Inderogabilità della norma - Modifica della proposta - Necessità
Concordato preventivo - Richiesta di finanziamento per il pagamento dei professionisti - Condizioni
La disposizione introdotta all'ultimo comma dell'articolo 160 legge fall., secondo la quale “in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari”, si interpreta nel senso dell’assunzione di un preciso impegno obbligatorio dell’imprenditore in crisi a cedere tutti i propri beni ai creditori purché il compendio attivo consenta il soddisfacimento del ceto creditorio privo di cause di prelazione in misura non inferiore al nuovo limite minimale di ammissibilità introdotto; del resto, che non si tratti di una semplice prospettazione, ma di un vero e proprio impegno soggetto a verifica da parte del commissario giudiziale, risulta, oltre che dal collegamento della nuova disposizione con l’utilità “specifica” che il debitore deve necessariamente impegnarsi ad assicurare in forza del novellato art. 161, comma 2, lett. e), dall’apertura tranchant della disposizione “In ogni caso”: trattasi infatti di elementi testuali rilevanti, destinati a saldarsi altresì con l’argomento teleologico fornito dalla relazione di accompagnamento alla riforma, secondo cui la modifica ha “la finalità di evitare che possano essere presentate proposte per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo che lascino del tutto indeterminato e aleatorio il conseguimento di un’utilità specifica per i creditori”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Le nuove disposizioni di cui al D.L. 83/2015 ed alla legge di conversione 132/2015 non si applicano ai procedimenti di concordato preventivo ove il ricorso, anche con riserva ai sensi dell'articolo 161, comma 6, legge fall., sia stato depositato prima del 21 agosto 2015. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La prescrizione dell'esperimento della procedura competitiva contenuta nell'articolo 163-bis legge fall. costituisce norma inderogabile destinata a regolare le vendite e le cessioni in ambito concordatario; da ciò consegue la necessità di modificare la proposta che si fondi essenzialmente su un'offerta di acquisto che preveda un termine di scadenza talmente ravvicinato da impedire la pubblicizzazione dell'offerta e l'espletamento della gara competitiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La richiesta di autorizzazione ad un finanziamento finalizzato, ai sensi dell'articolo 182-quater legge fall., al pagamento dei professionisti e delle somme necessarie per l'avvio della procedura, dovrà essere corredata dagli atti di incarico con data certa anteriore al deposito del ricorso e contenenti i criteri di quantificazione della somma che gli stessi professionisti intendono incassare attraverso il finanziamento richiesto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Testo Integrale