Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14371 - pubb. 09/03/2016

Quando le giacenze risultano costituite da beni non identificati né identificabili non occorre la perizia di stima ex art. 160 secondo comma l.f. per declassare il privilegio del credito di rivalsa iva

Appello Bologna, 24 Dicembre 2015. Pres., est. Emilia Salvatore.


Concordato preventivo – Declassamento in chirografo del credito di rivalsa iva ex art. 2758 c.c. – Perizia di stima ex art. 160 secondo comma l. fall. – Necessità – Esclusione – Condizioni – Giacenze di beni sui quali insiste il privilegio non identificati né identificabili – Sufficienza

Concordato preventivo – Declassamento in chirografo del credito di rivalsa iva ex art. 2758 c.c. – Contestazione della data di riferimento della perizia di stima ex art. 160 secondo comma l. fall. – Questione  attinente la convenienza economica della proposta – Sussistenza

Concordato preventivo – Irregolarità contabili pregresse – Rilevanza ai fini della revoca dell’ammissione ex art. 173 l. fall. – Esclusione – Condizioni – Esposizione corretta nella domanda di concordato – Sufficienza



E’ legittima la proposta che declassa a chirografo i crediti da rivalsa iva senza alcuna relazione ex art. 160 secondo comma l. fall. ove la proponente ritenga insussistenti i presupposti di fatto necessari per il riconoscimento del privilegio in quanto le giacenze di magazzino risultano costituite da beni non identificati né identificabili, attesa dunque la carenza delle condizioni per procedere ad alcuna relazione giurata. Ai fini del riconoscimento del privilegio di rivalsa iva, è dunque necessario che il bene sia presente nel patrimonio del debitore e riferibile alle fatture non pagate e non a precedenti cessioni. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Con riferimento al privilegio del credito di rivalsa iva ex art. 2758 c.c. da riconoscere nei limiti del valore delle giacenze, la doglianza relativa alla data presa a riferimento per la stima del magazzino ex art 160 secondo comma l. fall. (nella specie, non al momento della proposta concordataria ma ad una data successiva), è questione relativa alla convenienza ed alla fattibilità economica e non giuridica del concordato, come tale demandata al giudizio esclusivo del ceto creditorio. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

In riferimento ad operazioni gestorie potenzialmente pregiudizievoli poste in essere dall’organo amministrativo anteriormente alla presentazione del concordato, va escluso il carattere decettivo del comportamento del debitore, ai fini dell’art. 173 l. fall., ogni qual volta egli abbia dato conto in merito a dette operazioni in sede di ammissione al concordato. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini - Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
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