Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13692 - pubb. 18/11/2015
Consecuzione tra due procedure di concordato, assenza di dichiarazione di fallimento e inefficacia dell’iscrizione ipotecaria avvenuta nei novanta giorni anteriori alla presentazione della prima domanda di concordato
Tribunale Forlì, 03 Novembre 2015. Est. Pazzi.
Concordato preventivo – Consecuzione tra due procedure di concordato – Iscrizione ipotecaria avvenuta nei novanta giorni anteriori alla presentazione della prima domanda di concordato – Inefficacia ex art. 168 terzo comma l. fall. – Esclusione
Concordato preventivo – Alienazione beni gravati da ipoteca – Possibilità di destinare il ricavato alla costituzione del fondo per le spese della procedura – Esclusione – Prevalenza del creditore ipotecario – Sussistenza
Non può ravvisarsi alcuna continuità e consecuzione tra una prima domanda di concordato già dichiarata inammissibile a seguito della revoca dell’ammissione ex art. 173 l. fall., ed una successiva domanda di concordato, in considerazione del fatto che il concetto di consecuzione concerne l’ipotesi in cui ad una procedura concorsuale minore faccia seguito il fallimento.
Il principio di consecuzione tra procedure si fonda sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di continuità fra le stesse di natura non tanto temporale ma piuttosto causale; pertanto, soprattutto in presenza di un rilevante intervallo temporale fra le due procedure, ai fini della retrodatazione del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato è necessario verificare se il successivo fallimento sia stato dichiarato in base all’accertamento dell’evoluzione negativa di quel medesimo stato di insolvenza che aveva portato al deposito della domanda concordataria; nel caso in esame il trascorrere di circa un anno tra la chiusura della prima procedura e l’inizio della successiva depone non certo a favore del riconoscimento di un simile rapporto.
Non può ritenersi inefficace ex art. 168 terzo comma l. fall. l’iscrizione ipotecaria avvenuta nei novanta giorni anteriori alla presentazione della prima domanda di concordato, dato che non è ipotizzabile o comunque non risulta dimostrata l’esistenza di un rapporto di consecuzione fra le due procedure minori. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Tutti i crediti con garanzia reale, pur scontando pro quota le spese connesse alla gestione ed alla liquidazione del bene oggetto della garanzia, prevalgono, ai sensi dell’art. 111-bis terzo comma l. fall., sui crediti prededucibili; di conseguenza i proventi della liquidazione dei beni ipotecati non possono subire il vincolo di destinazione alla soddisfazione delle spese dell’intera procedura previsto dall’art. 163 secondo comma n.4 l. fall., ma vanno destinati alla soddisfazione del creditore che ha iscritto la garanzia reale, con addebito pro quota delle sole spese agli stessi pertinenti.
(Fattispecie in cui il G.D. ha respinto l’istanza di cancellazione di ipoteca giudiziale, avanzata dalla società concordataria ai sensi del novellato art. 182 quinto comma l. fall. e 186 bis terzo comma l. fall., al fine di dare corso ad alcuni preliminari di compravendita immobiliare e versare il prezzo su conto dedicato, destinato poi al deposito delle spese di giustizia previste dall’art. 163 secondo comma n. 4 l. fall.). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
mancini@studiotmr.it
Testo Integrale