Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12868 - pubb. 22/06/2015
Finanziamenti erogati in esecuzione di accordo di ristrutturazione ex art. 182-quater co. 1 l.f.: l'interesse dei creditori è presunto
Tribunale Milano, 09 Febbraio 2015. Est. D'Aquino.
Finanziamenti erogati in esecuzione di accordo di ristrutturazione ex art. 182-quater co. 1 l.f. – Riconoscimento della prededuzione nel successivo fallimento della società finanziata – Condizioni – Accertamento della funzionalità del finanziamento all’interesse dei creditori – Esclusione
Ai fini del riconoscimento, nel successivo fallimento, del rango prededucibile ai crediti per finanziamenti erogati ai sensi dell’art. 182-quater, comma 1, l.f. in esecuzione di un accordo di ristrutturazione, è necessario e sufficiente che detti finanziamenti (ed i loro elementi essenziali) siano specificamente previsti nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione depositato, che tale accordo sia omologato, che i finanziamenti siano stati erogati e che tale erogazione sia in termini (quanto alle modalità ed all’importo) con quanto previsto nel piano, mentre non è necessario accertare l’effettiva rispondenza del finanziamento all’interesse dei creditori, perché tale interesse deve ritenersi presunto all’atto dell’omologa dell’accordo. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo
Il testo integrale
Testo Integrale