Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11901 - pubb. 15/01/2015

La prognosi di impossibilità di soddisfacimento dei creditori chirografari attiene alla valutazione di fattibilità giuridica. Tutela della garanzia patrimoniale nella fase preconcordataria

Tribunale Bergamo, 09 Ottobre 2014. Pres., est. Vitiello.


Concordato preventivo - Fattibilità economica e fattibilità giuridica - Prognosi di certa impossibilità di soddisfacimento dei creditori chirografari - Valutazione attinente la fattibilità giuridica

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Liquidatorio o con continuità aziendale - Qualificazione - Deposito del piano - Rilevanza

Concordato "in bianco" - Continuazione dell'attività fino al deposito del piano - Rischio di ulteriore erosione della garanzia patrimoniale

Concordato "in bianco" - Tutela della garanzia patrimoniale nella fase preconcordataria - Applicazione dell'articolo 173 L.F.

Concordato preventivo - Altri atti di frode - Rilevanza - Causazione o aggravamento della crisi



In linea di principio, non v’è dubbio che il tema dell’effettivo valore dei beni ceduti alla massa dei creditori con lo scopo di realizzare la causa del concordato preventivo (la soluzione/gestione della crisi attraverso il soddisfacimento di tutti i creditori in un lasso di tempo ragionevolmente breve) inerisca alla cd. fattibilità economica del piano e sia, quindi, devoluto alle valutazioni che la massa dei creditori esprime con il voto, favorevole o sfavorevole, alla proposta (Cass., Sezioni Unite, n. 1521/13). Tuttavia qualora il commissario abbia l’evidenza di una sopravvalutazione dei beni di entità significativa, e comunque tale da determinare una prognosi di certa impossibilità di soddisfacimento dei creditori chirografari, e sia in grado di dimostrarla previo ricorso all’accertamento tecnico eseguito da un c.t.u. di cui abbia chiesto ed ottenuto la nomina da parte del giudice delegato, il tribunale, verificato che gli accertamenti degli organi della procedura non si prestino a rilievi di incoerenza (e per fare ciò vanno considerate anche le eventuali deduzioni e contestazioni del debitore), non può che prendere atto del fatto che, in questa ipotesi, il tema del valore dei beni ceduti alla massa dei creditori incide direttamente sulla cd. fattibilità giuridica del concordato e, come tale, rientra nella sua sfera di cognizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché il concordato diviene qualificabile come liquidatorio o con continuità aziendale soltanto al momento in cui viene depositato il piano, alla scadenza dei termini concessi dal tribunale (e sempre che il debitore non opti per una diversa soluzione della crisi, di natura privatistica, quale quella prevista dall'articolo 182 bis L.F.), il debitore che presenti domanda di concordato "in bianco" ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. può legittimamente proseguire l'attività di gestione caratteristica della fase cd. preconcordataria sino al deposito del piano, momento in cui, ove lo stesso abbia natura liquidatoria, scatta l'obbligo di cessare l'attività. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il fatto che, nell'ipotesi di domanda di concordato "in bianco" ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F., il concordato divenga qualificabile come liquidatorio o con continuità aziendale soltanto al momento del deposito del piano, comporta una eccezione al principio generale che ricollega al momento dell'apertura del concorso dei creditori la cristallizzazione del patrimonio del debitore e, quindi, il rischio di una ulteriore erosione della garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali aggravato dalla esclusione, prevista dall'articolo 182 sexies L.F., della responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 2486 c.c. nonché dalla impossibilità di applicare l'ultimo comma dell'articolo 186 bis L.F., dettato per il concordato con continuità aziendale, il quale impone al commissario giudiziale di segnalare al tribunale la manifesta dannosità della prosecuzione dell'attività ai fini dell'immediata revoca del decreto di ammissione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La soluzione che consente di presidiare il principio della garanzia patrimoniale di cui all'articolo 2740 c.c. nella fase preconcordataria che intercorre tra la domanda di concordato "in bianco" di cui all'articolo 161, comma 6, L.F. e il deposito del piano deve essere individuata nella possibilità di inquadramento della gestione nel novero delle condotte che, in quanto sussumibili nell'articolo 173 L.F., determinano l'immediato arresto della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il criterio per selezionare la rilevanza degli "altri atti di frode" menzionati dall'articolo 173 L.F. non può che dipendere dall'impatto che la condotta abbia avuto sulla causazione della crisi e, soprattutto, sull'entità della stessa, per cui non vi è dubbio che una condotta di sottrazione fraudolenta di risorse destinate al soddisfacimento dei creditori abbia rilievo interruttivo della procedura quando risulti che detta condotta abbia aggravato la crisi è diminuito in misura rilevante l'attivo a disposizione dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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