Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11585 - pubb. 12/11/2014
Continuità aziendale, finanziamento ipotecario e dichiarazione del creditore di non avvalersi della decadenza dell’art. 1186 c.c.
Tribunale Milano, 04 Novembre 2014. Est. D'Aquino.
Concordato preventivo in continuità – Rapporti pendenti – Art. 72 l. fall. – Applicazione
Concordato preventivo in continuità – Scadenza dei debiti – Onnicomprensività – Finanziamenti utili a continuità – Ricomprensione
Concordato preventivo in continuità – Dichiarazione del creditore ipotecario di non avvalersi della decadenza dell’art. 1186 c.c. e con applicazione dell’art. 55 l. fall. – Interpretazione – Moratoria
Possono considerarsi pendenti nel concordato preventivo con continuità i soli contratti che potrebbero essere considerati pendenti anche nel fallimento e, quindi, i soli contratti a prestazioni corrispettive in cui le reciproche prestazioni siano ineseguite anche parzialmente da entrambe le parti ai termini dell’art. 72 l. fallimentare. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Il principio della scadenza del debito al momento della domanda di concordato opera per qualsiasi proposta concordataria, che preveda o meno la cessione ai creditori, non essendovi alcuna deroga all’art. 55 l. fall. nella disposizione dell’art. 186 bis l. fall. La regola dell’art. 55 l. fall. vale, perciò, anche per i rapporti di finanziamento «utili» alla continuità aziendale. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
La dichiarazione del creditore ipotecario che rileva «l’assenza di decadenza dal beneficio del termine e la volontà di non rendere applicabile il disposto dell’art. 55 l.f. secondo comma» non può essere intesa come dichiarazione di deroga dell’art. 55 l. fall., norma peraltro inderogabile, bensì come consenso a una dilazione del pagamento del residuo debito ipotecario, oltre il termine annuale di cui all’art. 186 bis, comma 2, lett. c), l. fall., e si misura in conformità delle scadenze dell’originario piano di ammortamento. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato
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