Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11264 - pubb. 29/09/2014
Autorizzazione a contrarre fidi all’importazione e affidamenti per lo smobilizzo del portafoglio commerciale in sede di concordato in bianco ex art. 161, comma 6, L.F. e oggetto dell’attestazione
Tribunale Verona, 21 Luglio 2014. Est. Lanni.
Concordato preventivo - Finanziamenti prededucibili - Crediti documentari all’importazione - Consegna dei documenti rappresentativi della merce da parte delle banca emittente la lettera di credito - Prededuzione - Ammissibilità
Concordato preventivo - Finanziamenti prededucibili - Concordato con riserva - Determinazione del fabbisogno finanziario della società istante da accertarsi da parte dell’attestatore - Accertamento del fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione del concordato - Esclusione
Concordato preventivo - Mantenimento di linee di credito auto liquidanti per lo smobilizzo al salvo buon fine dei crediti commerciali - Atto di ordinaria amministrazione autorizzazione ex articolo 161, comma 7, L.F. - Esclusione
La presenza di crediti documentari e di lettere di credito già emesse dalle banche a favore dell'impresa in precedenza affidata, e che presenti ricorso al concordato preventivo, non implica di per sé la disponibilità da parte della società della merce viaggiante per cui la consegna delle lettere di vettura può essere intesa come nuova finanza funzionale al concordato in continuità. (Vito Misino) (Riproduzione riservata)
La disposizione contenuta nell'art. 182-quinquies L.F., secondo la quale l'attestatore deve verificare l'intero fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione del concordato preventivo, deve limitarsi – in ipotesi di concordato c.d. prenotativo - ad un arco temporale più ristretto, che sia fisiologico all'estinzione della nuova finanza che l'impresa è autorizzata a contrarre; l'attestatore potrà, pertanto, limitarsi ad accertare il fabbisogno finanziario per il solo arco temporale sino all'estinzione dei finanziamenti. (Vito Misino) (Riproduzione riservata)
Il mantenimento delle linee di credito c.d. autoliquidanti destinate allo smobilizzo dei crediti commerciali dell'impresa deve considerarsi atto di ordinaria amministrazione, rientrando tra le attività di ordinaria gestione che appartengono ai poteri dell'imprenditore pur nella fase concordataria, per cui l'eventuale domanda a contrarre tale forma di sostegno finanziario già preesistente al concordato preventivo non è oggetto di autorizzazione. (Vito Misino) (Riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Vito Misino
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