Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1061 - pubb. 15/12/2007
Ricorso per fallimento e regime transitorio
Tribunale Vicenza, 12 Ottobre 2006. Est. Limitone.
Fallimento – Ricorso anteriore al 16 luglio 2006 – Dichiarazione successiva al 16 luglio 2006 – Nuovo rito – Applicabilità (art. 16 l.f.; art. 146 dpr 30 maggio 2002 n.115).
Le dichiarazioni di fallimento pronunciate dopo il 16 luglio 2006 sulla base di ricorsi depositati in epoca anteriore, così come le procedure ad esse conseguenti, sono regolate dalle nuove norme della legge fallimentare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 13.4.2006 il Tribunale fissava l’udienza di audizione del legale rappresentante della ditta per sentirlo in ordine all’istanza di fallimento.
All’udienza compariva l’istante, che insisteva nel ricorso.
Il Giudice Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale osserva:
Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti, sia il presupposto soggettivo (si tratta di un’impresa commerciale) che quello oggettivo (in stato di insolvenza), perché si dia luogo alla dichiarazione di fallimento.
In particolare si evidenziano gli elementi di cui al ricorso, qui richiamati in toto, tra cui emerge la perdita di esercizio di € 506.529,56, a fronte di un capitale sociale di € 10.400,00.
Tale situazione non appare essere riconducibile a momentanea illiquidità, sicché deve dichiararsi il fallimento della ditta debitrice.
Le spese sono a carico della procedura.
La sentenza é immediatamente esecutiva.
La stessa va pronunciata ai sensi del novellato art. 16 l.f. benché il ricorso per la dichiarazione di fallimento sia stato depositato anteriormente al 16 luglio 2006, data di entrata in vigore della riforma della legge fallimentare.
Alle sentenze pronunciate successivamente al 16 luglio 2006, infatti, si devono applicare, per regola generale inerente le norme processuali, quelle vigenti al momento della pronuncia, e così dicasi per tutto quanto riguarda il conseguente processo di fallimento e la sua gestione, ivi comprese tutte le norme sostanziali (come quelle che regolano i contratti pendenti) applicabili all’interno del processo fallimentare come diretta conseguenza della pendenza di una procedura fallimentare retta dal nuovo rito.
Per espressa norma del diritto transitorio (v. l’art. 150 del d.lgs. 9.1.2006 n. 5), costituiscono un’eccezione, soltanto apparente, a questa regola (che riguarda infatti le sole nuove dichiarazioni di fallimento e non quelle già pronunciate) sia le procedure prefallimentari aperte sulla base dei ricorsi depositati prima del 16 luglio 2006, che devono essere definiti (i ricorsi e le procedure) secondo la disciplina anteriore (in quanto è già pendente la fase prefallimentare istruttoria, che quindi va conclusa in rito con l’applicazione delle norme previgenti), sia le procedure di fallimento già pendenti alla data del 16 luglio 2006, per le quali cioè sia stata già depositata e pubblicata la sentenza di fallimento.
In entrambi i casi, sia la fase istruttoria, che si conclude con la sentenza, sia la procedura di fallimento, che si apre con la stessa sentenza, sono già pendenti al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, e quindi è corretto che si applichi ad esse la precedente disciplina: la norma transitoria fuga ogni possibile dubbio in materia.
Tutt’altro è a dirsi, invece, per le procedure aperte dopo il 16 luglio 2006, anche sulla base di ricorsi anteriori, posto che la loro pendenza è determinata dalle sentenze successive a tale data, quindi con applicazione della nuova normativa, in base ai principi generali.
Affermare come fa il legislatore che i ricorsi pendenti vanno definiti secondo le norme anteriori non vuol certo necessariamente dire che anche le procedure fallimentari apertesi in conseguenza di quei ricorsi (procedure non ancora pendenti al 16 luglio 2006) debbano essere regolata dalle vecchie norme del processo di fallimento, che nulla hanno a che vedere con la fase istruttoria prefallimentare.
Nulla vieta d’altronde di considerare lo stesso atto, la sentenza che ha dichiarato il fallimento, sia come atto conclusivo della fase istruttoria, che va chiusa (cioè definita) secondo la previgente normativa, sia come atto introduttivo della nuova procedura di fallimento, la quale segue la nuova disciplina, cui, dopo il 16 luglio 2006, ci si deve attenere.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 5 e 15 L.F.;
dichiara il fallimento della ditta
L:P. srl, con sede legale in **;
ordina al rappresentante legale della ditta fallita, e a chiunque ne sia in possesso, di provvedere al deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, e dell’elenco dei creditori, se non è stato già eseguito a norma dell’art. 14 l.f.;
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura il dr. Giuseppe Limitone;
nomina Curatore il rag. **;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, il termine perentorio di trenta giorni prima della adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo per la presentazione delle loro eventuali relative domande di insinuazione;
fissa per l’esame dello stato passivo l’udienza del 30.1.2007 ore 9.30, che si terrà alla presenza del Giudice Delegato;
ordina che vengano poste a carico della procedura, con prenotazione a debito ai sensi dell’ art.146 dpr 30 maggio 2002 n.115, le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione e pubblicazione della sentenza;
ordina che si proceda all’immediato compimento delle operazioni di erezione dell’inventario, a norma dell’art. 87 l.f.;
dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Vicenza, 12.10.2006.