Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10493 - pubb. 03/06/2014
Attribuzione ai creditori di partecipazioni societarie e effetti della risoluzione del concordato preventivo
Tribunale Reggio Emilia, 16 Aprile 2014. Est. Fanticini.
Concordato preventivo - Risoluzione - Efficacia retroattiva - Attribuzione ai creditori di partecipazione societaria - Prestazione in luogo dell'adempimento - Estinzione dell'originaria obbligazione - Ammissione al passivo del creditore chirografario per la parte del credito non convertita in capitale
Qualora il concordato preventivo – omologato ma successivamente risolto – preveda la conversione di una parte del credito chirografario in “capitale di rischio” della debitrice, la risoluzione ex art. 186 L.F. spiega i soli effetti retroattivi che appaiono compatibili con la situazione derivante dalla riorganizzazione concordataria. Pertanto, l’attribuzione (conforme al piano) ai propri creditori, da parte della società in concordato, di partecipazioni societarie costituisce “prestazione in luogo dell’adempimento” (datio in solutum ai sensi dell’art. 1197 c.c.) che estingue, con efficacia satisfattiva, l’originaria obbligazione concorsuale così come ristrutturata; conseguentemente, il creditore chirografario non può essere ammesso al passivo del sopravvenuto fallimento per l’intero ammontare del suo credito originario, ma solo per la parte non convertita in capitale di rischio. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)
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