Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10456 - pubb. 22/05/2014
Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e assistenza legale. Competenza dell'OCC in base alla residenza del ricorrente
Tribunale Vicenza, 29 Aprile 2014. Est. Limitone.
Sovraindebitamento – Procedura di composizione della crisi – Domanda – Ammissibilità – Presupposti – Assistenza tecnica – Necessità – Organismo di composizione della crisi – Caratteristiche – Competenza
Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è necessaria l'assistenza tecnica del debitore poichè: 1) la proposta è una domanda giudiziale con il fine di comporre una crisi finanziaria, e si è in presenza di interessi contrapposti; 2) il ricorso è introduttivo di una procedura; 3) la procedura si svolge davanti ad un tribunale; 4) la procedura presenta fasi potenzialmente contenziose. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento l’assistenza di un legale che assista il debitore può non essere necessaria se nell’O.C.C. che concretamente presenta la domanda vi sia anche un legale che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nulla vieta al debitore di avvalersi per la redazione del piano di un soggetto di sua fiducia ma è l’O.C.C. che, in ogni caso, deve fare proprio, se condiviso, il piano redatto dal professionista privato, verificandone sia la veridicità che la fattibilità a norma di legge (art. 15, co. 6, l. n. 3/2012), e così rendendosi fidefacente nei confronti del tribunale e dei creditori, conformemente alle sue funzioni pubblicistiche. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La competenza dell’O.C.C. deve essere individuata secondo la competenza del Tribunale, ai sensi degli artt. 7, co. 1, e 9, co. 1, l. n. 3/2012, cioè in base alla residenza del ricorrente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La sede dell’organismo di composizione della crisi, come quella del debitore, deve essere quella (l’unica) principale ed effettiva, non potendosi ammettere una competenza diffusa dell’O.C.C. soggetto privato, che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale, laddove invece l’O.C.C. soggetto pubblico, trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale, hanno inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario di tribunale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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