Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10188 - pubb. 17/03/2014
La prededuzione può essere riconosciuta ai professionisti del concordato solo nel riparto concordatario o fallimentare
Tribunale Vicenza, 11 Marzo 2014. Pres., est. Limitone.
Fallimento – Concordato preventivo – Concordato con riserva – Finanziamento ponte (in funzione del C.P.) – Utilizzato per pagare i professionisti nel concordato con riserva – Prededuzione – Non spettanza.
Fallimento – Concordato preventivo – Concordato con riserva – Crediti professionali – Prededuzione – Momento di accertamento – Tempo del pagamento.
Fallimento – Concordato preventivo – Concordato con riserva – Crediti professionali – Pagamento anteriore all’omologazione del concordato – Fatto rilevante ex art. 173 l.f..
Fallimento – Concordato preventivo – Concordato con riserva – Crediti professionali – Prededuzione – Momento di accertamento – Tempo del pagamento.
Fallimento – Concordato preventivo – Concordato con riserva – Prededuzione nel preconcordato – Interpretazione autentica.
Fallimento – Concordato preventivo – Concordato con riserva – Prededuzione – Momento rilevante – Riparto.
Non spetta la prededuzione al finanziatore che ha prestato del denaro (con mutuo di scopo) al soggetto che si accinge a chiedere il concordato preventivo, il quale, nella consapevolezza dello stesso finanziatore, utilizzi la somma ricevuta per pagare i professionisti del concordato, anticipando l’effetto prededuttivo voluto dalla legge, che non è però ancora riscontrabile all’atto del pagamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il credito dei professionisti del concordato, quali garanti della buona riuscita della proposta e del piano concordatari, sulla base della buona fede e degli obblighi di protezione, può godere in astratto della prededuzione, ma questa collocazione può essere accertata soltanto dopo l’omologazione del concordato, ovvero dopo la verifica dello stato passivo nel fallimento eventualmente successivo, sicché i professionisti non possono essere pagati prima di tale momento, per l’impossibilità di sapere se vi siano, con assoluta certezza, risorse sufficienti a pagare tutti i crediti in prededuzione ed i creditori privilegiati di grado pari o poziore, ed accertare sia l’adeguatezza funzionale rispetto alla procedura concorsuale del loro operato che la concreta utilità per la massa, oltre alla continuità procedurale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il pagamento dei professionisti che hanno collaborato alla predisposizione della proposta e del piano concordatari, eseguito prima della omologazione del concordato può rilevare ai sensi dell’art. 173 l.f., trattandosi potenzialmente di atto in frode ai creditori, sotto il profilo della sottrazione di attivo ai creditori di grado poziore rispetto ai crediti dei professionisti, che di fatto potrebbero risultare preferiti, salvo che quanto intempestivamente ricevuto non venga restituito, non potendosi nel momento del pagamento valutare l’esistenza di liquidità sufficiente per escludere il danno ai creditori di grado poziore o di pari grado dei percipienti e la sicura utilità per la massa dell’opera dei professionisti, in uno con il nesso di adeguatezza funzionale rispetto alla procedura di concordato o fallimento, ed alla continuità tra le procedure (ragion per cui neppure possono essere autorizzati come eventuali atti di straordinaria amministrazione). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il credito dei professionisti (advisor, attestatore, legale, stimatore, etc.) che hanno collaborato alla preparazione del concordato, sorto prima dell’apertura della procedura di concordato non rientra nella fattispecie prevista dalla norma di cui all’art. 182quinquies, co. 4, in quanto i professionisti de quibus non possono essere considerati fornitori strategici di beni e servizi di supporto alla continuità aziendale, ma solo occasionali prestatori d’opera professionale, né la loro prestazione appare essere infungibile e neppure di supporto alla continuità aziendale, anzi essendosi esaurita anteriormente all’apertura della procedura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La norma di interpretazione autentica dell’art. 111, co. 2, l.f. si applica a tutte le prededuzioni sorte "in occasione o in funzione di procedure concorsuali", ivi comprese tutte quelle sorte nell'ambito del preconcordato, anche se previste espressamente come tali e (solo apparentemente) non comprese tra i crediti sorti in occasione o in funzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La prededuzione nel preconcordato può venire in rilievo solo nel caso del mancato pagamento, e quindi solo nel momento del riparto (concordatario o fallimentare), sicché nel preconcordato si deve lasciare l'imprenditore libero di pagare chi vuole, salvo poi chiedere in restituzione al creditore ciò che gli è stato pagato in eccesso rispetto alla percentuale di soddisfazione che risulterà a lui effettivamente spettante nel riparto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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