Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9249 - pubb. 10/07/2013

Concetto di comoda divisibilità dell'immobile, conservazione del libero godimento dei condividenti e della destinazione del bene

Appello Napoli, 17 Luglio 2012. Est. Ricci.


Divisione - Divisione di immobile - Concetto di comoda divisibilità - Facoltà dei condividenti di goderle liberamente ed autonomamente - Conservazione della destinazione del bene - Deprezzamento delle singole quote in modo considerevole.

Divisione - Divisione di immobile - Concetto di comoda divisibilità - Consistenza originaria del bene comune - Rilevanza.

Consulenza tecnica d'ufficio - Osservazioni critiche formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale - Divieto - Violazione del diritto del contraddittorio e del diritto alla difesa.



Affinchè un immobile possa ritenersi comodamente divisibile, è indispensabile, dal punto di vista strutturale, che sia possibile frazionarlo suddividendolo in quote che, oltre a potersi determinare in modo non eccessivamente oneroso dal punto di vista tecnico, siano idonee a consentire, per i condividenti, di goderne liberamente ed autonomamente; inoltre, è parimenti imprescindibile, stavolta dal punto di vista economico-funzionale, che l’originaria destinazione del bene, per come normalmente utilizzato, non venga incisa dalla divisione né che, per effetto di essa, le singole quote, se paragonate al valore dell’intero, vengano deprezzate in modo considerevole. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

Il criterio della comodità d’uso previsto l’art. 1119 c.c. quale parametro per accertare la divisibilità o meno delle parti comuni, impone di prendere in considerazione, innanzitutto, la consistenza originaria del bene comune, sia dal punto di vista funzionale – da privilegiare rispetto quello meramente materiale – sia dal punto di vista delle utilità che, per effetto della divisione, ciascun singolo condomino ricaverebbe, paragonandole a quelle che, al contrario, ciascuno poteva ricavare dalle stesse prima della divisione. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata) 

E’ precluso alle parti formulare osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, stante la funzione di tale atto di illustrare le difese già formulate, che non consente, pertanto, di introdurre per la prima volta con esso nuovi temi di indagine e discussione, poiché tanto avverrebbe in violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa, per cui legittimante il giudice, se proposte, può ignorarle tamquam non esset, senza incorrere in errori. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gianluca Cascella



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