Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9174 - pubb. 26/06/2013

Cessione di credito ipotecario in pendenza di pignoramento ed efficacia dell’annotazione della cessione

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 08 Gennaio 2013. Est. Colandrea.


Cessione credito ipotecario – Annotazione cessione nei RR.II. – Necessità – Annotazione successiva alla trascrizione del pignoramento – Irrilevanza.



In sede di esecuzione individuale, in caso di cessione di un credito ipotecario successiva al pignoramento, il cessionario può far valere il grado ipotecario connesso al credito qualora abbia eseguito l’annotazione della cessione ai sensi dell’art. 2843 c.c., pur se l’annotazione abbia luogo in data successiva alla trascrizione del pignoramento, atteso che la ratio della disposizione dell’art. 2916 c.c. (che sancisce l’inefficacia – ai fini della distribuzione del ricavato – delle iscrizioni intervenute dopo il pignoramento) è da ravvisarsi nell’esigenza di evitare il pregiudizio derivante da atti successivi alla trascrizione del pignoramento, incidendo invece l’annotazione unicamente sotto il profilo della titolarità soggettiva del credito ipotecario già esistente. (Valerio Colandrea) (riproduzione riservata)


Segnalazione del dott. Valerio Colandrea (Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere)



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