Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7907 - pubb. 10/10/2012
Interruzione del servizio telefonico, risarcimento del danno e responsabilità processuale aggravata
Tribunale Varese, 02 Ottobre 2012. Est. Buffone.
Rapporto di utenza telefonica – Interruzione della linea telefonica – Responsabilità del gestore per difetto dei presupposti – Violazione del dovere di buona fede – Danno risarcibile – Sussiste – Rilevanza del telefono nella vita dell’utente.
Responsabilità processuale aggravata – Art. 96 comma III c.p.c..
Il gestore telefonico che, in difetto dei presupposti per la sospensione o interruzione del servizio di telefonia, interrompa la prestazione ai danni dell’utente, è tenuto a risarcire il danno al medesimo e, nel caso in cui abbia resistito in giudizio in modo imprudente – non avvedendosi della propria responsabilità – deve anche essere condannato per utilizzo abusivo dello strumento processuale, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La condanna ex art. 96 comma, 3, c.p.c. ha natura anfibologica: lo Stato sanziona mentre il giudice risarcisce. Anfibologia strutturale da intravedere nella doppia anima dell’istituto: resta un risarcimento (copre un danno “presunto” della parte) ma ha funzione sanzionatoria (il giudice rende la condanna consapevole degli importanti effetti che essa avrà anche “fuori” dal singolo processo e per rimarcare la disapprovazione per l’utilizzo emulativo dello strumento processuale). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 96 c.p.c.
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