Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7222 - pubb. 28/05/2012
Codice delle assicurazioni e questioni di incostituzionalità del sistema risarcitorio delineato dall'articolo 139
Tribunale Brindisi, 03 Aprile 2012. Est. Natali.
Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice Assicurazioni) - Art. 139, comma 1, 3, 6 - Questione di legittimità costituzionale - Violazione degli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 117 della Costituzione - Non manifestamente infondata.
Il sistema risarcitorio delineato dall’art. 139 con il duplice limite dei valori tabellari, da applicarsi in relazione alle diverse ipotesi di lesione dell’integrità psico-fisica, nonché dell’aumento nei limiti del quinto, appare non solo in contrasto con le disposizioni costituzionali in tema di “giustiziabilità” delle posizioni giuridiche e di uguaglianza, ma anche incompatibile con la tutela effettiva delle nuove posizioni giuridiche di diritto comunitario ed, in particolare, del “Diritto all'integrità della persona”, di cui all’articolo 3 della Carta di Nizza, così della “Dignità umana” di cui all’articolo 1. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
Il suddetto microsistema risarcitorio, nel porre valori risarcitori (quelli relativi al singolo giorno di inabilità temporanea totale o parziale), così come limiti quantitativi non equi (e considerati tali dalla stessa Corte di Cassazione) si pone in contrasto “mediato” con l’art. 6 Cedu che riconosce il “Diritto ad un processo equo” e “diretto” con l’art. 117 Cost., primo comma. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
La qualificazione in termini di equità deve essere riferita non soltanto alle regole processuali, ma anche al risultato dell’esito del giudizio e, quindi, alle regole di diritto sostanziale, sottese alla valutazione giudiziale e coincidenti, nel caso di specie, con le regole che presiedono al risarcimento del danno da micropermanenti da circolazione stradale. D’altronde, predicare l’equità delle sole regole processuali avrebbe l’effetto di consentire, in astratto, un esito (in termini di tutela accordata), processualmente equo, ma quantitativamente o qualitativamente non equo perché conseguente all’applicazione di regole di diritto sostanziale, non “eque”, come quelle in materia di prescrizione dell’azione, di decadenza o, come nel caso di specie, relative alla concreta commisurazione del danno risarcibile. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
L’articolo 139 del Cod. Ass., introducendo un regime risarcitorio differenziato rispetto a quello individuato come equo e, quindi, doverosamente applicabile, in relazione non solo a tutte le micropermanenti che rinvengano la propria genesi in un ambito differente dalla circolazione stradale, ma anche alle c.d. macropermanenti, non è compatibile con l’art. 3 Cost.. perché inidoneo, a differenza delle Tabelle di Milano, ad assicurare un'uniformità pecuniaria di base, quale presupposto per l’attuazione del principio equitativo. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
Le sperimentate letture costituzionalmente conformi ineriscono al solo profilo del risarcimento del danno non patrimoniale di tipo morale, per cui rimangono irrisolti gli evidenziati profili di compatibilità costituzionale con riguardo alla risarcibilità del pregiudizio di tipo biologico. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Antonio Ivan Natali
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