Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34321 - pubb. 27/05/2025
Avvocato - Gestione separata INPS, redditi superiori alla soglia, obbligo di iscrizione e prescrizione contributiva
Appello Bari, 06 Maggio 2019. Pres. Sebastiano. Est. Deceglie.
Gestione separata – Professionisti iscritti ad albi – Ambito di applicazione
Contributo integrativo – Insufficienza ai fini dell’esonero
Lavoro autonomo occasionale – Superamento della soglia di reddito
Prescrizione contributiva – Decorrenza – Interruzione
L’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS sussiste anche per i professionisti iscritti ad albi quando il reddito derivante dall’attività professionale non sia già integralmente assoggettato a contribuzione obbligatoria presso la Cassa di categoria.
Il solo versamento del contributo integrativo alla Cassa professionale non attribuisce una copertura previdenziale per vecchiaia, invalidità e superstiti e non è idoneo a escludere l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.
Sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata anche i lavoratori autonomi occasionali che percepiscono un reddito annuo superiore a euro 5.000,00, quando non siano obbligati all’iscrizione alla Cassa di categoria e al versamento del contributo soggettivo.
In materia di contributi a percentuale, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della contribuzione e non dal momento della produzione del reddito.
La notifica di un atto di costituzione in mora idoneo interviene validamente a interrompere il termine di prescrizione quinquennale dei contributi dovuti alla gestione separata.
[La Corte ha ricostruito il quadro normativo delineato dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come interpretato dall’art. 18 del d.l. n. 98/2011, chiarendo la funzione della gestione separata quale strumento di chiusura del sistema previdenziale e di universalizzazione delle tutele. È stato ribadito che l’obbligo di iscrizione alla gestione separata riguarda anche i professionisti iscritti ad albi quando il reddito prodotto dall’attività professionale non sia già integralmente assoggettato a contribuzione previdenziale presso la Cassa di categoria, non essendo sufficiente il solo versamento del contributo integrativo. La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, l’appellato aveva dichiarato per l’anno 2009 un reddito superiore alla soglia di esenzione di euro 5.000,00, senza essere obbligato all’iscrizione alla Cassa Forense né al versamento del contributo soggettivo. Ne ha tratto la conseguenza che sussisteva l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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