Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34320 - pubb. 27/05/2025
Appello Bari sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per i professionisti iscritti ad albi
Appello Bari, 06 Maggio 2019. Pres. Sebastiano. Est. Deceglie.
Gestione separata – Professionisti iscritti ad albi – Copertura previdenziale di categoria - Contributo integrativo – Irrilevanza ai fini previdenziali - Reddito inferiore alla soglia – Esonero contributivo
Onere della prova – Abitualità dell’attività professionale
In presenza di redditi inferiori alla soglia rilevante e in mancanza di prova dell’abitualità dell’attività, il professionista è esonerato dall’iscrizione alla gestione separata e dal versamento dei relativi contributi e sanzioni.
L’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per i professionisti iscritti ad albi sussiste solo quando il reddito derivante dall’attività professionale non sia già integralmente assoggettato a un obbligo assicurativo presso la Cassa di categoria.
Il versamento del solo contributo integrativo alla Cassa professionale, non essendo correlato a un obbligo di iscrizione né idoneo a garantire copertura previdenziale per vecchiaia, invalidità e superstiti, non è sufficiente a escludere l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.
Ai fini dell’iscrizione alla gestione separata, l’INPS è onerato della prova della natura abituale dell’attività di lavoro autonomo svolta dal professionista.
[L’INPS aveva censurato la decisione di primo grado deducendo un’erronea interpretazione dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e dell’art. 18 del d.l. n. 98/2011, sostenendo che l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sussisterebbe anche per i professionisti iscritti ad albi, qualora non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di categoria e versino soltanto il contributo integrativo.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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