Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21157 - pubb. 01/02/2019
Revocatoria ordinaria: nessun pregiudizio al creditore se viene alienato un bene che non esisteva nel patrimonio del debitore al momento del sorgere del credito
Tribunale Brescia, 04 Marzo 2016. Est. Rosa.
Azione revocatoria – Garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. – Beni presenti e futuri – Alienazione di un bene non facente parte del patrimonio del debitore al momento del sorgere del credito – Pregiudizio alle ragioni del creditore – Esclusione
In tema di tutela revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti del garante, si deve ritenere che non arreca pregiudizio alle ragioni dei creditori l’alienazione di un bene che, al momento del sorgere dell’obbligazione garantita, non faceva parte del patrimonio del convenuto e sul quale dunque i creditori non avrebbero potuto fare affidamento.
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