Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13408 - pubb. 28/09/2015
Versamenti di imposta ad organi dell’Amministrazione Finanziaria diversi da quelli competenti a riceverli e inefficacia di atti compiuti e pagamenti del fallito dopo la dichiarazione di fallimento
Tribunale Verona, 30 Marzo 2015. Est. Lanni.
Pagamenti solutori ex art. 1889 c.c. – Indebito ex latere accipiens ex art. 2033 – Atti estintivi di debito post dichiarazione di fallimento – Inefficacia ai sensi dell’art. 44 l.f.
I versamenti di imposta eseguiti dal contribuente ad organi dell’Amministrazione Finanziaria diversi da quelli competenti a riceverli, hanno valenza solutoria ai sensi dell’art. 1889 c.c. solo in presenza di due requisiti: nel caso in cui l’organo che riceve il pagamento e quello che avrebbe dovuto riceverlo appartengano all’Amministrazione Finanziaria e solo nell’ipotesi in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento si trovi in condizione di buona fede incolpevole e scusabile ex art. 1189 c.c..
L’inefficacia prevista dall’art. 44 l.f. degli atti compiuti e dei pagamenti effettuati dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, è diretta espressione della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, la cui ratio è quella di salvaguardare il principio della par condicio creditorum. Sono dunque inefficaci rispetto ai terzi sia i pagamenti eseguiti dal debitore fallito dopo la dichiarazione di fallimento, che qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile anche indirettamente, in quanto effettuato col suo denaro o per suo incarico o in suo luogo da oggetti terzi. (Dario Finardi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Dario Finardi
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