Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4803 - pubb. 30/05/2011
Annotazioni in conto corrente bancario, decorrenza della prescrizione e questione di costituzionalità
Tribunale Bari, 19 Maggio 2011. Est. Lenoci.
Conto corrente bancario - Interpretazione dell'articolo 2935 c.c. - Prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto corrente - Decorrenza dal giorno dell'annotazione - Articolo 2, comma 61, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10 - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, per contrasto con il principio di ragionevolezza e con gli articoli 3, comma 1, 24, comma 1, e 111, commi 1 e 2, della Costituzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La norma si presenta priva del requisito di ragionevolezza in quanto viola il principio di certezza delle situazioni giuridiche, intervenendo su un sistema normativo nel quale non vi erano più problemi interpretativi in ordine alla determinazione della data di decorrenza della prescrizione per la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sui conti correnti bancari ed imponendo, peraltro, una soluzione interpretativa già assolutamente minoritaria ed ampiamente superata dall'intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La previsione della decorrenza della prescrizione da quando il diritto alla ripetizione dell'indebito non è ancora esercitabile introduce una irragionevole deroga al principio generale secondo il quale la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la disposizione si pone pertanto ingiustificatamente in contrasto con il contesto normativo preesistente violando l'articolo 3, comma 1, della Costituzione in quanto determina per i titolari di diritti di credito nei confronti di banche per la ripetizione di somme illegittimamente addebitate sul conto corrente una situazione - quanto alla decorrenza del dies a quo della prescrizione - ingiustificatamente differente rispetto agli altri titolari di diritto di credito per la ripetizione di somme indebitamente corrisposte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il creditore che ha diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente non è in grado di conoscere quando tale annotazione è effettuata e quindi di conoscere il dies a quo della decorrenza della prescrizione del suo diritto. In tal modo egli viene leso nel proprio diritto di difesa e di azione in giudizio. La disposizione in esame contrasta, pertanto, da un lato, con il principio di tutelabilità delle situazioni giuridiche soggettive previsto dall'articolo 24 della Costituzione, dall'altro, con il principio generale della necessaria causalità degli arricchimenti e degli spostamenti patrimoniali, per cui si arriverebbe all'assurdo della irripetibilità di tutti gli addebiti illegittimamente operati dal sistema bancario fino all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 2011, n. 10. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La norma in esame, inoltre, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del giudizio, in quanto introduce una normativa di assoluto favore per le banche rispetto al cliente, eliminando qualsiasi possibilità di ripetizione delle somme indebitamente versate fino all'entrata in vigore della legge di conversione e ciò nonostante l'esistenza di un ampio contenzioso in materia, a causa della costante applicazione di clausole contrattuali, quali quella della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della determinazione degli interessi attraverso il richiamo alle condizioni usualmente praticate sulla piazza, contenute in condizioni generali di contratto e ritenute ormai pacificamente nulle. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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