Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 364 - pubb. 01/07/2007
Cliente esperto e informazione specifica
Tribunale Firenze, 21 Febbraio 2006, n. 0. ..
Intermediazione finanziaria – Doveri informativi – Investitore esperto – Sussistenza – Diligenza e correttezza dell’intermediario – Need of protection
Violazione dei doveri di informazione dell’intermediario – Conseguenze – Inadempimento – Risoluzione del contratto quadro
L’intermediario finanziario ha sempre il dovere di informare il cliente delle caratteristiche specifiche dell’operazione e ciò anche se si tratta di cliente dotato di particolare esperienza. In ipotesi di prodotti finanziari privi di rating, di prospetto informativo e destinati ad investitori professionali, l’intermediario ha il dovere di informarsi e di informare il cliente con particolare diligenza e correttezza e di tenere un comportamento finalizzato alla protezione del cliente non professionale onde evitare che egli, ignaro dei rischi che corre, subisca un pregiudizio.
Pur avendo le norme a tutela dell’investitore natura imperativa, la violazione
dei doveri informativi dell’intermediario non comporta la nullità del contratto
di negoziazione e dei successivi ordini, ma la risoluzione del primo per
inadempimento.
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