Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 364 - pubb. 01/07/2007

Cliente esperto e informazione specifica

Tribunale Firenze, 21 Febbraio 2006, n. 0. ..


Intermediazione finanziaria – Doveri informativi – Investitore esperto – Sussistenza – Diligenza e correttezza dell’intermediario – Need of protection


Violazione dei doveri di informazione dell’intermediario – Conseguenze – Inadempimento – Risoluzione del contratto quadro



L’intermediario finanziario ha sempre il dovere di informare il cliente delle caratteristiche specifiche dell’operazione e ciò anche se si tratta di cliente dotato di particolare esperienza. In ipotesi di prodotti finanziari privi di rating, di prospetto informativo e destinati ad investitori professionali, l’intermediario ha il dovere di informarsi e di informare il cliente con particolare diligenza e correttezza e di tenere un comportamento finalizzato alla protezione del cliente non professionale onde evitare che egli, ignaro dei rischi che corre, subisca un pregiudizio.


Pur avendo le norme a tutela dell’investitore natura imperativa, la violazione dei doveri informativi dell’intermediario non comporta la nullità del contratto di negoziazione e dei successivi ordini, ma la risoluzione del primo per inadempimento.



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