Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32685 - pubb. 20/02/2025

Il Tribunale di Roma su concessione abusiva di credito e onere della prova

Tribunale Roma, 29 Ottobre 2024. Est. Colazingari.


Concessione abusiva di credito – Onere della prova



"In tema di concessione abusiva di credito, incombe sul soggetto che solleva tale eccezione l'onere di provare sia la conoscenza o conoscibilità da parte della banca dello stato di grave indebitamento del debitore, sia l’effettivo danno subito in conseguenza dell’erogazione del finanziamento. In assenza di tali elementi probatori, la domanda non può trovare accoglimento."


Il Tribunale di Roma, con questa succinta decisione, affronta il tema della concessione abusiva di credito, rigettando l'opposizione proposta dall'attore nei confronti di un decreto ingiuntivo emesso in favore della banca convenuta.


Il giudice esclude la sussistenza di tale condotta da parte della banca, evidenziando la mancanza di prove sulla conoscenza da parte dell’istituto di credito della situazione di sovraindebitamento del mutuatario al momento della concessione del finanziamento. In particolare, l'opponente non ha dimostrato che un'adeguata verifica delle banche dati avrebbe rivelato un quadro di grave indebitamento del debitore. Inoltre, non è stata fornita alcuna prova del danno concretamente subito dal mutuatario.


L’opposizione è quindi respinta per genericità e assenza di supporto probatorio, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell’opponente alle spese di lite. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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