Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31724 - pubb. 24/07/2024

Opposizione allo stato passivo e nullità del contratto di finanziamento

Tribunale Pescara, 02 Luglio 2024. Pres. Bongrazio. Est. Marganella.


Obbligazioni e contratti – Nullità del contratto – Cause – Contratto di finanziamento – Scopo – Indicazione generica – Conseguenze – Nullità dell’atto per difetto di causa – Fondamento – Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo


Obbligazioni e contratti – Contratto di finanziamento con garanzia statale – Liquidazione giudiziale del finanziato – Esclusione del credito dell’istituto bancario dallo stato passivo per difetto di istruttoria bancaria – Opposizione allo stato passivo – Onere della prova dell’istituto bancario di aver svolto l’analisi del merito creditizio e della capacità di rimborso del finanziato – Sussistenza – Mancanza di prova – Conseguenze – Violazione del dovere di diligenza qualificata e delle norme che regolano l’attività bancaria – Assicurazione alla banca della garanzia statale quale reale funzione concreta del negozio – Conseguenze – Nullità del contratto per illiceità della causa – Rigetto dell’opposizione



È nullo per difetto di causa il contratto di finanziamento il cui scopo sia genericamente indicato con la mera dicitura “reintegro circolante”, non essendo precisato in cosa esso consista e non potendo essere verificata la realizzazione o meno dello scopo (nella fattispecie il Tribunale ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da un istituto bancario il cui credito era stato escluso per nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa).


L’opposizione allo stato passivo proposta dall’istituto bancario che abbia erogato un finanziamento con garanzia statale ad un soggetto successivamente sottoposto a liquidazione giudiziale e il cui credito sia stato escluso dallo stato passivo per difetto di istruttoria bancaria va rigettata in mancanza della prova da parte della banca di aver svolto l’analisi del merito creditizio e della capacità di rimborso del finanziato.


L’assenza di un’istruttoria propedeutica al finanziamento concreta violazione del dovere di diligenza qualificata e delle norme che regolano l’attività bancaria e rivela la reale funzione concreta del negozio consistente nell’assicurare alla banca la garanzia pubblica, con conseguente nullità del contratto per illiceità della causa. (Adriano Di Donato) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Adriano Di Donato



Vai al Massimario ragionato “Concessione abusiva di credito” >



Testo Integrale