Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31343 - pubb. 05/06/2024

Il conferimento di procura per la riscossione dei crediti ad una società non iscritta all’albo ex art. 106 TUB è atto nullo per violazione di norme imperative

Tribunale Firenze, 27 Maggio 2024. Est. Castagnini.


Cessione in blocco - Procura per la riscossione dei crediti a società non iscritta all’albo ex art. 106 TUB - Nullità



La disposizione che riserva ai servicer iscritti all’albo ex art. 106 TUB l’attività di riscossione dei crediti cartolarizzati ha natura imperativa in quanto diretta a tutelare gli investitori e gli interessi generali del mercato, di rilievo costituzionale (art. 47 Cost.).


La sanzione civilistica della nullità, data la coincidenza dell’interesse del debitore con quello dell’ordinamento rispetto alla legalità dell’attività di recupero del credito cartolarizzato, è pertanto quella che assicura in maniera migliore l’effettività della norma imperativa posta a presidio di interessi pubblici.


Si deve dunque ritenere che l’atto con cui la società veicolo conferisce direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all’albo ex art. 106 TUB è nulla per violazione di norme imperativa e la società procuratrice risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest’ultima.


Tale nullità si riverbera sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata ex art. 77 c.p.c..


[Nel caso di specie, il tribunale ha assegnato termine perentorio a parte per la sanatoria del difetto di rappresentanza] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Luigi Bigagli


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