Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29302 - pubb. 13/06/2023

Funzione della sospensione della procedura esecutiva immobiliare e legittimazione passiva della società cartolarizzante nelle istanze di rinegoziazione ex art 40-ter d.l. 41-2021

Tribunale Verona, 24 Marzo 2023. Pres. Attanasio. Est. Bottazzi.


Funzione dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare e garanzia delle condizioni di un confronto privato e paritetico finalizzato alla valutazione del merito creditizio dell’esecutato e/o del Richiedente la rinegoziazione – Mancata eccezione stragiudiziale della società procedente di giudizio negativo motivato in relazione al merito creditizio del richiedente – Postergazione delle questioni relative al merito creditizio alla eventuale fase di opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617, c.p.c. in caso di diniego di rinegoziazione durante la sospensione accordata


Legittimazione passiva della società cartolarizzante per le istanze di sospensione ex art. 40-ter d.l. 41/2021 e successive integr. e mod. – Sussistenza – Disomogeneità di struttura e di conseguenze fra le ordinarie richieste restitutorie/ risarcitorie per illeciti civili rispetto al diritto alla rinegoziazione ed all’istituto processuale della sospensione



Il criterio per l’esercizio del potere discrezionale di sospensione è rappresentato dalla necessità di operare un equo contemperamento nel caso concreto tra le opposte esigenze del debitore esecutato ad ottenere la rinegoziazione del mutuo e del creditore procedente a far avanzare il processo esecutivo, ragione per cui il G.E. può rigettare l’istanza di sospensione qualora, pur presenti tutti gli altri presupposti, risulti che il creditore ha già compiutamente svolto una motivata valutazione negativa del merito creditizio del debitore oppure che quest’ultimo ha tenuto condotte manifestamente contrarie alla buona fede.


L’istanza di rinegoziazione formulata ai sensi dell’art. 40-ter d.l. 41/2021 non comporta alcuna estensione o ampliamento delle pretese del debitore-consumatore a questioni implicanti la titolarità del rapporto sostanziale, non trattandosi di avanzare nei confronti della società di cartolarizzazione richieste restitutorie o risarcitorie afferenti, ad esempio, a contestazioni sull’indeterminatezza o l’usurarietà dei tassi, sull’esistenza di violazioni di legge, et similia, non essendovi di conseguenza alcun contrasto tra la possibilità di rivolgere anche alle società di cartolarizzazione la domanda di rinegoziazione del mutuo e, dall’altro lato, l’interpretazione comunemente condivisa secondo cui il rinvio della L. 130/1999 all’art. 58 t.u.b. ad eccezione del comma 5 esclude pacificamente la legittimazione passiva della società cartolarizzante rispetto a domande restitutorie/risarcitorie, che restano azionabili solo nei confronti della società originator. (Nicola Mercatali) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Nicola Mercatali


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