Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28284 - pubb. 29/11/2022
Il Tribunale di Verona sugli obblighi informativi dell’intermediario nei contratti derivati
Tribunale Verona, 08 Novembre 2022. Est. Fin.
Contratti derivati – Obblighi informativi dell’intermediario
Oltre alla indicazione specifica dei criteri di calcolo del mark to market, la Banca deve fornire indicazioni circa le prospettive dei tassi nel periodo in cui il contratto derivato avrebbe esplicato i suoi effetti, ed indicare al cliente lo squilibrio iniziale del rapporto, le commissioni e i margini di intermediazione realizzati dalla banca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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