Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24819 - pubb. 03/02/2021
Contratti derivati: le metodologie di pricing si basano su un concetto teorico di prezzo (mid market) che non tiene conto del margine applicato dall’intermediario
Tribunale Verona, 11 Gennaio 2021. Est. Eugenia Tommasi Di Vignano.
Interest rate swap – Metodologie di pricing
Interest rate swap – Mid-market
Interest rate swap – Valore attuale dei flussi di cassa
Le metodologie di pricing dei contratti derivati, utilizzate universalmente dagli operatori finanziari, si basano su un concetto teorico di prezzo mid-market, che è il prezzo medio tra la domanda e l'offerta di mercato di un determinato contratto, applicando il quale il valore attuale dei flussi di cassa dell’obbligazione di pagamento di uno swap è zero, poiché il valore delle obbligazioni di pagamento di una parte equivale esattamente al valore delle obbligazioni di pagamento dell’altra parte.
A detto prezzo mid-market non viene, in realtà, concluso alcun contratto, valendo esso soltanto quale dato di partenza per calcolare il prezzo del contratto nel caso specifico, poiché si tratta di un prezzo che non tiene conto dei costi che l’operatore finanziario sostiene per originare, eseguire, monitorare il contratto derivato, e non considera né il premio per il rischio sulla controparte - il cui valore varia in funzione del profilo creditizio del cliente - né il compenso per i rischi di mercato e i rischi operativi, sicchè, se questi costi non venissero inseriti nella formulazione del prezzo dei derivati, nessun intermediario stipulerebbe i relativi contratti ed il mercato di riferimento non funzionerebbe.
Il valore attuale dei flussi di cassa di uno specifico contratto non è mai pari a zero, ma ha sempre un valore positivo per il dealer, dipendendo l’entità di tale valore da numerosi fattori, i principali dei quali sono: a) il costo di copertura (hedging), che introduce il differenziale tra domanda e offerta del mercato interbancario; b) il premio per il rischio di credito; c) il premio per il rischio operativo; d) il premio per l'eventuale illiquidità del contratto; e) i costi amministrativi ed operativi; f) i costi legati all'innovazione e complessità del contratto; g) il margine di profitto che consenta di remunerare il capitale investito. (Giovanni Ferrini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Giovanni Ferrini
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