Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20838 - pubb. 27/11/2018
Natura del mutuo fondiario, verifica usurarietà interessi, contratti monofirma e fideiussione bancaria
Tribunale Varese, 22 Ottobre 2018. Est. Heather M.R. Lo Giudice.
Contratti bancari – Mutuo fondiario – Destinazione somme – Irrilevanza
Contratti bancari – Usura – Calcolo – Sommatoria interessi corrispettivi e moratori – Esclusione – Verifica distinta – Interessi moratori – Assenza parametro riferimento – Conseguenze
Contratti bancari – Contratto di conto corrente – Contratto monofirma – Validità
Contratti bancari – Garanzie – Fideiussione omnibus – Rinuncia eccezioni – Natura – Contratto autonomo di garanzia
Ai fini della validità del contratto di mutuo fondiario è irrilevante la concreta destinazione delle somme prese in prestito operata dal mutuatario, non avendo l’operazione natura di mutuo di scopo. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
La verifica della usurarietà degli interessi pattuiti in un contratto di mutuo non implica la sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, ma una distinta valutazione per ciascuna delle due categorie, sebbene allo stato il controllo sull’usurarietà oggettiva degli interessi moratori sia preclusa dall’assenza di una rilevazione ministeriale specifica su tale tipologia di interessi, potendo tale controllo rimanere circoscritto alla dimensione esclusivamente “soggettiva” dell’usura ove si dimostri che gli interessi moratori sono stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
E’ valido il contratto di conto corrente bancario le cui clausole negoziali siano state recepite in un documento scritto recante la firma del solo correntista. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Assume la natura di contratto autonomo di garanzia la fideiussione prestata in favore di una banca a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contratte da un cliente della banca, non potendosi differentemente conciliare il carattere accessorio tipico della fideiussione con la previsione dell’esclusione del potere per il garante di opporre al beneficiario eccezioni afferenti il rapporto garantito intercorso tra questi e il soggetto garantito. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti
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