Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12533 - pubb. 04/05/2015

L’art. 120 TUB, come modificato dalla legge n. 147/2013, esclude l’anatocismo dai rapporti bancari senza alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del C.I.C.R.

Tribunale Milano, 25 Marzo 2015. Est. Silvia Brat.


Conto corrente – Interessi – Anatocismo – Art. 120 T.U.B. – Clausole anatocistiche applicate dall’1/1/2014 – Illegittimità – Ripetizione dell’indebito



L’art. 120 TUB, come modificato dalla legge n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014), esclude l’anatocismo dai rapporti bancari; dal testo della norma non emerge, inoltre, alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del C.I.C.R., pur dalla norma medesima richiamato. La scelta, che sia stata fatta dalle banche, di mantenere in essere delle clausole contrattuali superate dall’intervento abrogativo del legislatore concreta una condotta omissiva contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed evidenziata proprio dal disallineamento rispetto al testo di legge; d’altro canto, la perdurante applicazione di tali clausole porta al cliente il diritto di ripetere le somme così addebitategli in conto per il periodo successivo all’1 gennaio 2014. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato


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