Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione IV
Sistemi di garanzia dei depositanti (2)

Art. 96-quater
Esclusione (3)

1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall’adesione ai sistemi stessi.

2. L’inadempimento è contestato dal sistema di garanzia, previo assenso della Banca d’Italia, concedendo alla banca un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, i sistemi di garanzia comunicano alla banca l’esclusione.

3. Sono protetti dal sistema di garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa dà tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca d’Italia ai sensi del titolo VI.

4. La mancata adesione a un sistema di garanzia, o l’esclusione da esso, comporta la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 80 o la risoluzione ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Sezione inserita dall’art. 2, decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, così come corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1997, n. 13.
(3) Articolo inserito dall’art. 2, decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 8, decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.