Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione IV
Sistemi di garanzia dei depositanti (2)

Art. 96-bis
Interventi (3)

1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:

a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie;

b) delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti;

c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti (4).

1-bis. I sistemi di garanzia:

a) effettuano, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 96- bis.1 e 96-bis.2, rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se è intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;

b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all’articolo 90, comma 2, se il costo dell’intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell’intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi;

d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (5).

1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:

a) gli impegni che la banca beneficiaria dell’intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l’accesso dei depositanti ai depositi;

b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a);

c) il costo dell’intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto (6).

1-quater. L’intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), può essere effettuato, se la Banca d’Italia ha accertato che:

a) non è stata avviata un’azione di risoluzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e

b) la banca beneficiaria dell’intervento è in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell’articolo 96.2, comma 3 (7).

1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l’intervento, se:

a) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno del 25 per cento stabilito del livello-obiettivo di cui all’articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 96.1, comma 3; oppure

b) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all’articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessità di effettuare il rimborso di depositi protetti (8).

1-sexies. Finché il livello-obiettivo di cui all’articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 96.1, comma 3 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all’effettiva dotazione finanziaria disponibile (9).

2. (Abrogato) (10)

3. (Abrogato) (11)

4. (Abrogato) (12)

5. (Abrogato) (13)

6. (Abrogato) (14)

7. (Abrogato) (15)

8. (Abrogato) (16)

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Sezione inserita dall’art. 2, decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, così come corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1997, n. 13.
(3) Articolo inserito dall’art. 2, decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, così come corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1997, n. 13.
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 5, lett. a), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 5, lett. b), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 5, lett. b), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(7) Comma inserito dall’art. 1, comma 5, lett. b), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(8) Comma inserito dall’art. 1, comma 5, lett. b), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(9) Comma inserito dall’art. 1, comma 5, lett. b), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(10) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. c), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(11) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. c), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(12) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. c), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(13) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. c), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(14) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. c), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(15) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. c), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(16) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. c), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.