Testo Unico Bancario
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)
Capo I
Banche
Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa
Art. 88
Esecutività delle sentenze (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. (Abrogato) (3)
2. (Abrogato) (4)
3. Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive (5).
4. (Abrogato) (6)
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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 30, lett. a), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 30, lett. b), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 30, lett. b), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(5) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 30, lett. c), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 30, lett. d), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.