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Testo Unico Bancario

TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa

Art. 88

Esecutività delle sentenze (2)

1. (Abrogato) (3)

2. (Abrogato) (4)

3. Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive (5).

4. (Abrogato) (6)



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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 30, lett. a), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 30, lett. b), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 30, lett. b), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(5) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 30, lett. c), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 30, lett. d), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.