Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa

Art. 87
Opposizioni allo stato passivo

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell’articolo 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione (2) prevista dall’articolo 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso previsto dal medesimo comma 8.

2. L’opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. Si applica l’articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell’insolvenza (3).

3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice relatore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice relatore (4).

4. (Abrogato) (5)

5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l’esibizione di un estratto dell’elenco dei creditori chirografari previsto dall’articolo 86, comma 6; l’elenco non viene messo a disposizione.

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) La parola «comunicazione» è stata sostituita alla precedente «raccomandata» dall’art. 1, comma 29, lett. a), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 29, lett. b), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, e, successivamente, dall’art. 369, comma 1, lett. h), decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: "L’opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si applica l’articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare".
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 29, lett. c), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(5) Comma abrogato dall’art. 1, comma 29, lett. d), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.