Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione I
Amministrazione straordinaria

Art. 72
Poteri e funzionamento degli organi straordinari

1. Salvo che non sia diversamente specificato all’atto della nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all’organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto della banca. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, può stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione (2).

1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel provvedimento che dispone l’amministrazione straordinaria, ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e promuovere le soluzioni utili nell’interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. All’atto della nomina, la Banca d’Italia può stabilire speciali limitazioni dei compiti dei commissari ovvero attribuire loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel presente comma (3).

2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d’Italia (4).

2-bis. La Banca d’Italia può, in ogni momento, revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza oppure modificarne compiti e poteri (5).

3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l’insediamento degli stessi ai sensi dell’articolo 73, commi 1 e 2 e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti (6).

4. La Banca d’Italia può stabilire, all’atto della nomina o successivamente con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, che determinati atti dei commissari siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d’Italia ovvero imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle prescrizioni della Banca d’Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza (7).

5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca d’Italia in merito alle stesse (8).

5-bis. Nell’interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono sostituire il soggetto incaricato della revisione legale dei conti per la durata della procedura stessa (9).

6. Il potere di convocare l’assemblea dei soci e gli altri organi indicati all’articolo 70, comma 2, spetta esclusivamente ai commissari previa approvazione della Banca d’Italia. L’ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile dall’organo convocato (10).

7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.

8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.

9. La responsabilità dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa autorizzazione della Banca d’Italia (11).

9-bis. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali (12).

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma sostituito prima dall’art. 9.23, comma 1, lett. a), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, dall’art. 1, comma 17, lett. a), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 17, lett. b), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma così sostituito dall’art. 9.23, comma 1, lett. b), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 17, lett. c), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(6) Comma così modificato dall’art. 64, comma 7, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(7) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 17, lett. d), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(8) Comma così sostituito dall’art. 9.23, comma 1, lett. c), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, così modificato dall’art. 39, comma 3, lett. a), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
(9) Comma inserito dall’art. 9.23, comma 1, lett. d), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente modificato dall’art. 39, comma 3, lett. b), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
(10) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 17, lett. e), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(11) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 17, lett. f), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(12) Comma inserito dall’art. 1, comma 17, lett. g), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.