Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo 02-I
Sostegno finanziario di gruppo (2)

Art. 69-septiesdecies
Norme applicabili e disposizioni di attuazione (3)

1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a) e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell’insolvenza (4). 2. La Banca d’Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.

----------------------
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Capo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. b), decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall’art. 38, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147. L’art. 369, comma 3, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi agli accordi previsti dal Capo 02-I del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: "Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare."