Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione 01-I
Misure di intervento precoce (2)

Art. 69-octiesdecies

Presupposti (3)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La Banca d’Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca o una società capogruppo di un gruppo bancario:

a) le misure di cui all’articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;

b) la rimozione degli esponenti di cui all’articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella medesima lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione.



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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Sezione inserita dall’art. 1, comma 13, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 13, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.