Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione 01-I
Misure di intervento precoce (2)

Art. 69-noviesdecies
Attuazione del piano di risanamento e altre misure (3)

1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter, la Banca d’Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), può chiedere alla banca o alla società capogruppo di un gruppo bancario di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria.

2. La Banca d’Italia, nell’esercizio del potere di cui al comma 1 può:

a) richiedere l’aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all’intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;

b) fissare un termine per l’attuazione del piano e l’eliminazione delle cause che formano presupposto dell’intervento precoce.

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Sezione inserita dall'articolo 1, comma 13, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 13, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.