Testo Unico Bancario


TITOLO III
VIGILANZA

Capo II
Vigilanza su base consolidata

Sezione II
Ambito ed esercizio della vigilanza

Art. 66
Vigilanza informativa

1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell’articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d’Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell’articolo 65 le informazioni utili all’esercizio della vigilanza su base consolidata (1).

2. La Banca d’Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

3. La Banca d’Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell’articolo 65 l’applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (2).

4. Le società indicate nell’articolo 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l’esercizio della vigilanza consolidata (3).

5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza consolidata.

5-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati (4).

5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale (5).

----------------------
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 2, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 3, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 26, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 26, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.