Testo Unico Bancario


TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE

Art. 6

Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF e nel MVU (1) (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF, della BCE e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell’Unione europea (3).

3. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e del MVU (4) e partecipa alle attività che essi svolgono (5), tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

3-bis. Le autorità creditizie esercitano i poteri d’intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento (6).

4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia può concludere accordi con l’ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all’ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
(2) Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 3, lett. a), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(3) Le parole «, della BCE» sono state inserite dall’art. 1, comma 3, lett. b), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(4) Le parole «e del MVU» sono state inserite dall’art. 1, comma 3, lett. c), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(5) Le parole «essi svolgono» sono state sostituite alle precedenti «esso svolge» dall’art. 1, comma 3, lett. d), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.