Testo Unico Bancario


TITOLO II
BANCHE

Capo V
Banche cooperative

Sezione I
Banche popolari

Art. 32

Utili
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.