Testo Unico Bancario
TITOLO II
BANCHE
Capo V
Banche cooperative
Sezione I
Banche popolari
BANCHE
Capo V
Banche cooperative
Sezione I
Banche popolari
Art. 32
Utili
1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.