Testo Unico Bancario
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 3
Ministro dell’economia e delle finanze (1)
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro dell’economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.
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(1) Cfr. art. 1, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.