Testo Unico Bancario
TITOLO VIII (1) (2)
SANZIONI
Capo I
Abusivismo bancario e finanziario (3)
Art. 133
Abuso di denominazione (4)
1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.
1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione «moneta elettronica» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche (5).
1-ter. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento (6).
1-quater. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola «finanziaria» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 (7).
2. La Banca d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari (8).
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1- quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111 (9).
3-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9 (10).
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(1) Le partizioni del presente titolo e le relative intestazioni e rubriche sono state così modificate dall’art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(2) L’art. 39, legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede al comma 1, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, quanto segue:
"Aumento delle sanzioni penali e amministrative 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale".
(3) Intestazioni e rubrica così modificate dall’art. 64, comma 22, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Rubrica così sostituita dall’art. 55, comma 1, lett. g), n. 1), legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).
(5) Comma inserito dall’art. 55, comma 1, lett. g), n. 2), legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).
(6) Comma inserito dall’art. 35, comma 13, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(7) Comma inserito dall’art. 8, comma 3, lett. a), decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(8) Comma sostituito prima dall’art. 35, comma 14, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e, successivamente, dall’art. 8, comma 3, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 5, comma 1, D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.
(9) Comma modificato prima dall’art. 64, comma 24, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, poi dall’art. 30, D.Lgs 4 agosto 1999, n. 342, dall’art. 35, comma 15, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dall’art. 8, comma 3, lett. b) e c), decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, infine, così sostituito dall’art. 1, comma 47, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(10) Comma inserito dall’art. 1, comma 47, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.