Testo Unico Bancario


TITOLO VI-BIS
AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI (1)


Art. 128-septies

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi (2)


1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis (3), è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’articolo 128- sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame.

f) (soppressa) 1-bis. La permanenza nell’elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale.

1-ter. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.

----------------------
(1) Il Titolo VI-bis è stato inserito dall’art. 11, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Articolo inserito dall’art. 11, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 8, decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 e dall’art. 6, comma 1, lett. c), decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.
(3) Le parole «, ovvero nella sezione speciale di cui all’articolo 128-sexies, comma 2- bis,» sono state inserite dall’art. 1, comma 5, decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.