Testo Unico Bancario
MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (1)
Art. 114-quinquies-3
Rinvio (2)
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel Titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (3).
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all’articolo 26 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta (4).
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in istituti di moneta elettronica si applica l’articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all’articolo 25 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta (5).
2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall’emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter (6).
3. La Banca d’Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo.
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(1) Il Titolo V-bis è stato inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c), legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e, successivamente, sostituito dall’art. 1, comma 3, decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 3, decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45.
(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 41, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 22, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 41, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 41, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(6) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 41, lett. c), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.