Testo Unico Bancario
ISTITUTI DI PAGAMENTO (1)
Art. 114-quaterdecies
Vigilanza (2)
1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.
1-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi (3).
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale (4).
2. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione (5).
3. La Banca d’Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi (6); d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell’istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere (7).
3-bis. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti (8).
4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d’Italia notifica all’autorità competente dello Stato ospitante l’intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento italiani operanti nel territorio di quest’ultimo ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti (9).
5. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d’Italia può procedere direttamente agli accertamenti (10).
6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, la Banca d’Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull’attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell’attività e il patrimonio destinato.
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(1) Il Titolo V-ter è stato inserito dall’art. 33 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(2) Articolo inserito dall’art. 33 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 44, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 44, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Comma sostituito dall’art. 27, comma 1, lett. a), decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.
(6) Lettera modificata dall’art. 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230 e, successivamente, così sostituita dall’art. 27, comma 1, lett. b), decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.
(7) Lettera inserita dall’art. 1, comma 44, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(8) Comma inserito dall’art. 1, comma 44, lett. c), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(9) Comma sostituito prima dall’art. 1, comma 44, lett. d), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo, dall’art. 1, comma 11, decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(10) Comma sostituito prima dall’art. 1, comma 44, lett. e), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo, dall’art. 1, comma 11, decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.