Testo Unico Bancario
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO (1)
Art. 113
Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111 (2)
1. La Banca d’Italia tiene l’elenco previsto dall’articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.
2. La Banca d’Italia può disporre la cancellazione dall’elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
c) per l’inattività dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d’Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attività.
4. Quando il numero di iscritti nell’elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L’Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell’elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell’ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5. Per l’espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all’Organismo a far tempo dall’avvio della sua operatività; la cancellazione dall’elenco potrà essere disposta dall’Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco.
5. Si applica l’articolo 112-bis , commi 6, 7, 8 e 8-bis.
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(1) Titolo così sostituito dall’art. 7 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; cfr. l’Appendice alla presente pubblicazione.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 7 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. u), decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.