Codice del Sovraindebitamento
CAPO II
Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di
liquidazione del patrimonio
SEZIONE PRIMA
Procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento
§ 1 Disposizioni generali
Art. 7
Presupposti di ammissibilità (1)
TESTO A FRONTE
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. […] (3). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (2) (CCII-1) (CCII-2) (CCII-3)
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1. (CCII)
2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; (CCII-1) (CCII-2)
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; (CCII-1) (CCII-2)
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; (CCII-1) (CCII-2)
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. (CCII-1) (CCII-2)
d-bis) ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; (4) (CCII-1) (CCII-2)
d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; (4) (CCII-1) (CCII-2)
d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. (4) (CCII-1) (CCII-2)
2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione. (CCII)
2-ter. L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. (5) (CCII-1) (CCII-2)
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(1) Articolo modificato dall'art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 18 gennaio 2013
(2) L'art. 4 del D.lgs. 18 maggio 2018, n. 54, dopo le parole «nominato dal giudice» ha aggiunto le parole «; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159». La modifica è entrata in vigore il 25 giugno 2018..
(3) L’art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha soppresso, con effetto dal 25 dicembre 2020, il periodo il quale recitava «In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.»
(4) Lettera aggiunta, con effetto dal 25 dicembre 2020, dall’art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
(5) Comma aggiunto, con effetto dal 25 dicembre 2020, dall’art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Inoltre, i commi 2 e 3 dello stesso articolo dispongono:
3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.